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Istanza di ammonimento al questore

Modello ed esempio di istanza di ammonimento al questore

Istanza di ammonimento al questore
Aggiornato il
07
/
10
/
2026
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Richiesta di Ammonimento, Domanda di Intervento del Questore, Istanza di Tutela Preventiva
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Modello ed esempio di istanza di ammonimento al questore
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Istanza di ammonimento al questore
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L’istanza di ammonimento al questore è la richiesta con cui la vittima di condotte moleste o violente chiede all’autorità di pubblica sicurezza di rivolgere all’autore un formale avvertimento affinché cessi i propri comportamenti. È uno strumento di tutela rapido e preventivo, particolarmente utilizzato nei casi di stalking, che consente di intervenire prima della querela o, in alternativa, senza presentarla.

L’ammonimento del questore è una misura amministrativa di prevenzione: non avvia un processo penale, ma mira a interrompere sul nascere le condotte pericolose. La sua disciplina si è progressivamente ampliata, dagli atti persecutori alla violenza domestica e al cyberbullismo, con importanti interventi normativi negli ultimi anni.

In questo articolo scoprirai che cos’è l’istanza di ammonimento al questore, quando si può chiedere, chi può presentarla, come si presenta, cosa deve contenere e cosa succede dopo la sua presentazione.

Table of Contents

Cos’è l’istanza di ammonimento al questore?

L’istanza di ammonimento al questore è la richiesta con cui la persona offesa espone i fatti all’autorità di pubblica sicurezza e chiede l’adozione di un provvedimento di ammonimento nei confronti dell’autore delle condotte. Per gli atti persecutori è disciplinata dall’articolo 8 del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito nella legge n. 38 del 2009.

L’ammonimento del questore consiste in un avvertimento formale, con cui l’autore viene invitato a tenere una condotta conforme alla legge. Si tratta di una misura di prevenzione, distinta dalla sanzione penale: interviene su un piano anticipato rispetto al processo, con lo scopo di proteggere la vittima.

Proprio perché ha finalità preventiva, l’ammonimento per stalking può essere richiesto finché non è stata presentata querela: rappresenta quindi un’alternativa più rapida, che in molti casi consente di far cessare le condotte senza dare avvio al procedimento penale.

Consiglio dell’esperto

Fin dal primo contatto con le forze dell’ordine, porta con te tutto il materiale che documenta le condotte subite: messaggi, e-mail, screenshot, registrazioni, referti medici e nomi di eventuali testimoni. Una richiesta ben documentata aiuta il questore a valutare i fatti e aumenta le probabilità che l’ammonimento venga effettivamente adottato.

Quando si può chiedere l’ammonimento al questore?

L’ammonimento può essere richiesto in presenza di condotte moleste, persecutorie o violente, riconducibili a specifiche fattispecie previste dalla legge. Vediamo i casi principali.

1. In caso di atti persecutori (stalking)

L’ipotesi tipica è quella degli atti persecutori (stalking), previsti dall’articolo 612-bis del codice penale. Fino a quando non è proposta querela, la persona offesa può chiedere al questore l’ammonimento nei confronti dell’autore delle condotte reiterate di minaccia o molestia.

In questo ambito l’ammonimento del questore è alternativo alla querela: se la vittima presenta l’istanza, sceglie la via preventiva e amministrativa; una volta presentata la querela, invece, la richiesta di ammonimento per stalking non può più essere presentata.

2. In caso di violenza domestica

L’ammonimento è previsto anche per i casi di violenza domestica, disciplinati dall’articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013. In questo ambito il questore può intervenire anche in assenza di querela e sulla base di una segnalazione, anche proveniente da terzi, purché non anonima.

La disciplina della violenza domestica è più ampia di quella dello stalking: comprende diverse condotte violente in ambito familiare o affettivo e, a differenza dell’ammonimento per atti persecutori, può coesistere con l’eventuale querela della vittima.

3. In presenza di condotte di cyberbullismo

L’ammonimento è stato esteso anche al cyberbullismo dalla legge n. 71 del 2017. In presenza di condotte di cyberbullismo commesse online, e finché non sia stata presentata querela o denuncia, è possibile chiedere l’ammonimento del minore autore delle condotte.

In questi casi il questore convoca il minore, che deve presentarsi accompagnato da un genitore o da chi ne esercita la responsabilità, e lo ammonisce invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge.

4. In caso di diffusione illecita di immagini o video

L’ambito di applicazione dell’ammonimento è stato ampliato fino a comprendere la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (il cosiddetto revenge porn), prevista dall’articolo 612-ter del codice penale.

Come per lo stalking, la vittima può chiedere l’ammonimento del questore finché non ha proposto querela, ottenendo così una tutela rapida contro la diffusione non consensuale di contenuti intimi.

Chi può presentare l’istanza di ammonimento?

La legittimazione a presentare l’istanza dipende dalla posizione della vittima e dall’eventuale coinvolgimento di minori. Vediamo i soggetti principali.

1. La vittima maggiorenne degli atti persecutori

Il soggetto legittimato per eccellenza è la persona offesa maggiorenne, cioè la vittima delle condotte persecutorie o moleste. È lei a esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza e a chiedere l’adozione dell’ammonimento.

La vittima può presentare l’istanza personalmente presso gli uffici di polizia o dei carabinieri, che la trasmettono senza ritardo al questore per la valutazione.

2. Il genitore in caso di minore coinvolto

Quando la vittima è un minore, l’istanza è presentata dal genitore o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Ciò vale in particolare per i casi di cyberbullismo, in cui la tutela è pensata specificamente per i minori.

Il coinvolgimento del genitore garantisce che il minore sia adeguatamente rappresentato e assistito nell’intero procedimento di ammonimento.

3. Il difensore o la persona delegata dalla vittima

La vittima può farsi assistere da un avvocato, che può curare la redazione e la presentazione dell’istanza. Pur non essendo obbligatoria, l’assistenza legale è utile per ricostruire correttamente i fatti e organizzare la documentazione.

In alcuni casi l’istanza può essere presentata anche tramite una persona delegata: è opportuno verificare presso la Questura competente le modalità ammesse per la propria situazione.

Come si presenta l’istanza di ammonimento al questore?

La presentazione dell’istanza richiede attenzione alla competenza territoriale, alla documentazione e alla ricostruzione dei fatti. Ecco i passaggi fondamentali.

1. Rivolgersi alla Questura competente per territorio

L’istanza va rivolta al questore competente per territorio. In pratica, la vittima può esporre i fatti presso qualsiasi ufficio di polizia o dei carabinieri, che provvederà a trasmettere la richiesta al questore competente.

È il questore, poi, a valutare la fondatezza dell’istanza e a decidere se adottare o meno il provvedimento di ammonimento.

2. Allegare prove e documentazione dei fatti

Alla richiesta è essenziale allegare ogni elemento utile a dimostrare le condotte subite: messaggi, e-mail, screenshot, tabulati, registrazioni, fotografie, referti medici e ogni altro documento pertinente. Quanto più la richiesta è documentata, tanto più agevole sarà la valutazione.

È utile indicare anche eventuali testimoni, cioè persone informate dei fatti che il questore possa sentire nel corso dell’istruttoria.

3. Descrivere dettagliatamente le condotte subite

La richiesta deve contenere una descrizione chiara e dettagliata delle condotte, ricostruite in ordine cronologico. Vanno indicati luoghi, date, modalità e frequenza dei comportamenti, così da rendere evidente il carattere reiterato o la gravità della situazione.

Una ricostruzione ordinata dei fatti consente al questore di inquadrare correttamente la vicenda e di valutarne la riconducibilità alle fattispecie che giustificano l’ammonimento.

4. Presentare l’istanza prima di sporgere querela

Per gli atti persecutori e per la diffusione illecita di immagini, l’ammonimento può essere richiesto solo fino a quando non è stata proposta la querela. È quindi importante valutare con attenzione la strategia di tutela prima di procedere.

Nei casi di violenza domestica questa incompatibilità non opera allo stesso modo: l’ammonimento può intervenire anche in presenza di querela e persino d’ufficio, su segnalazione non anonima.

Cosa deve contenere l’istanza?

Un’istanza completa mette il questore nelle condizioni di valutare rapidamente i fatti. Di seguito gli elementi imprescindibili.

  • Dati anagrafici del richiedente e del soggetto da ammonire: generalità complete della vittima e, per quanto conosciute, quelle dell’autore delle condotte.
  • Ricostruzione cronologica dei fatti: descrizione ordinata e dettagliata delle condotte subite, con date, luoghi, modalità e frequenza.
  • Elenco delle prove allegate: indicazione dei documenti a supporto: messaggi, e-mail, screenshot, registrazioni, fotografie, referti medici.
  • Eventuali testimoni: nominativi e recapiti delle persone informate dei fatti che possono essere sentite nel corso dell’istruttoria.
  • Riferimenti normativi: richiamo alla norma applicabile, come l’articolo 8 del decreto-legge n. 11/2009 per gli atti persecutori.
  • Data, luogo e firma: sottoscrizione del richiedente con indicazione del luogo e della data di presentazione.

Consiglio dell’esperto

Se le condotte riguardano lo stalking o la diffusione illecita di immagini, valuta con attenzione se scegliere l’ammonimento o la querela: per questi reati l’istanza di ammonimento è ammessa solo finché non hai già sporto querela. Se hai dubbi sulla strategia più adatta al tuo caso, l’aiuto di un avvocato o di un centro antiviolenza può essere prezioso.

Cosa succede dopo la presentazione dell’istanza?

Dopo la presentazione, il questore avvia un procedimento per verificare i fatti e decidere sull’adozione della misura. Vediamo le fasi principali.

  • L’istruttoria della Questura: Ricevuta l’istanza, il questore assume, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sente le persone informate dei fatti. È la fase istruttoria, in cui si valuta la fondatezza della richiesta e la riconducibilità delle condotte alle fattispecie previste. Nell’ambito dell’istruttoria, in linea con i principi di garanzia, all’interessato può essere assicurata la possibilità di essere sentito prima dell’adozione del provvedimento.
  • L’eventuale emissione del provvedimento di ammonimento: Se ritiene fondata l’istanza, il questore ammonisce oralmente il soggetto, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, e redige un processo verbale. Copia del verbale è rilasciata sia al richiedente sia al soggetto ammonito. L’ammonimento non è una sanzione penale, ma un formale avvertimento: il suo scopo è dissuadere l’autore dal proseguire le condotte, offrendo alla vittima una tutela immediata.
  • Le conseguenze per l’ammonito: All’ammonimento si accompagnano precise conseguenze: il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni e, in caso di reiterazione delle condotte, il reato diventa procedibile d’ufficio e la pena può essere aumentata. Sono inoltre previsti percorsi di recupero per l’autore delle condotte e, in determinati casi di violenza domestica, la possibilità per il questore di richiedere la sospensione della patente di guida.
  • La possibilità di revoca dell’ammonimento: La normativa più recente ha disciplinato la revoca dell’ammonimento: essa può essere disposta su istanza del soggetto ammonito, non prima di tre anni dall’emissione del provvedimento, valutata la partecipazione ad appositi percorsi di recupero e i relativi esiti. La revoca risponde a una logica di reinserimento, subordinata però a un congruo periodo di tempo e a un effettivo percorso di cambiamento da parte dell’ammonito.

Conclusioni

L’istanza di ammonimento al questore è uno strumento di tutela rapido e preventivo, che consente alla vittima di condotte persecutorie, di violenza domestica o di cyberbullismo di ottenere un formale avvertimento nei confronti dell’autore, spesso prima della querela o in alternativa alla sua presentazione.

Per essere efficace, l’istanza deve descrivere con precisione i fatti, essere corredata da prove e presentata all’autorità competente, tenendo conto delle regole specifiche di ciascuna fattispecie, in particolare del rapporto con la querela negli atti persecutori.

Una volta adottato, l’ammonimento comporta conseguenze concrete per l’ammonito e una tutela immediata per la vittima. Chi si trova in una situazione di pericolo può trovare supporto anche presso avvocati, forze dell’ordine e centri antiviolenza.

Domande frequenti

Quanto tempo ho per presentare l’istanza di ammonimento?
L’ammonimento del questore ha un costo?
Serve un avvocato per chiedere l’ammonimento?
Cosa rischia chi viene ammonito?
L’ammonimento può essere revocato?
Che differenza c’è tra ammonimento e querela?
Istanza di ammonimento al questore
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