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Modello di lettera di sollecito di pagamento del canone di locazione

Lettera sollecito pagamento locazione
Aggiornato il
05
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26
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2026
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Lettera sollecito pagamento locazione
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La lettera di sollecito di pagamento del canone di locazione è il documento con cui il locatore chiede formalmente al conduttore moroso il pagamento dei canoni arretrati. Si tratta di uno strumento essenziale nella gestione del rapporto di locazione: rappresenta il primo passo verso la regolarizzazione della morosità, costituisce la base probatoria per il successivo sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.) e produce effetti giuridici importanti come la costituzione in mora del conduttore (art. 1219 c.c.) e l’interruzione della prescrizione del credito da canoni (art. 2943 c.c.). Una lettera ben strutturata, con riferimenti precisi al contratto, alle mensilità non pagate e a un termine perentorio per il saldo, aumenta significativamente le probabilità di pagamento spontaneo prima del ricorso al contenzioso giudiziale.

In questo articolo vedrai cos’è la lettera di sollecito di pagamento del canone di locazione, in quali situazioni va inviata, come va redatta correttamente e quali elementi non possono mancare. Troverai inoltre indicazioni sulle differenze tra contratti abitativi e commerciali, sui tempi per attivare lo sfratto per morosità e sulle procedure successive (diffida ad adempiere, intimazione di sfratto), oltre a un fac simile di lettera di sollecito di pagamento del canone di locazione commerciale e abitativo da personalizzare.

Table of Contents

Cos’è la lettera di sollecito di pagamento del canone di locazione?

La lettera di sollecito di pagamento del canone di locazione è una comunicazione formale con cui il locatore richiede al conduttore moroso il pagamento dei canoni non versati alle scadenze pattuite. Può articolarsi in più fasi progressive: un primo sollecito bonario per il pagamento dell’affitto (a pochi giorni dalla scadenza), una seconda lettera di sollecito di pagamento dei canoni di locazione più perentoria, eventualmente una diffida ad adempiere prima dell’azione di sfratto. Ogni passaggio ha funzioni giuridiche specifiche, ma tutti condividono la finalità di sollecitare il pagamento e di documentare per iscritto la pretesa creditoria del locatore.

Il quadro normativo di riferimento è articolato. La L. 9 dicembre 1998, n. 431 disciplina le locazioni abitative; la L. 27 luglio 1978, n. 392 disciplina le locazioni commerciali ad uso diverso da quello abitativo. Per entrambe, l’art. 5 della L. 392/1978 stabilisce che il mancato pagamento del canone protratto per oltre 20 giorni dalla scadenza costituisce grave inadempimento che legittima la risoluzione del contratto e lo sfratto per morosità. Sul piano generale, l’art. 1219 c.c. disciplina la costituzione in mora, l’art. 2943 c.c. l’interruzione della prescrizione, l’art. 1454 c.c. la diffida ad adempiere come passaggio formale prima della risoluzione di diritto del contratto.

La forma scritta non è obbligatoria per il primo sollecito, ma è di fatto sempre consigliata. Una semplice telefonata o un messaggio possono essere efficaci come primo richiamo, ma non costituiscono prova adeguata in vista di eventuali successive azioni giudiziali. Per ottenere effetti giuridici pieni (interruzione della prescrizione, costituzione in mora con decorrenza degli interessi, base probatoria per lo sfratto) occorre una comunicazione scritta con data certa: raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (PEC), eventualmente lettera consegnata a mano con sottoscrizione di ricevuta.

Consiglio dell’esperto:

Distingui sempre tra il sollecito di pagamento e l’intimazione di sfratto per morosità. Il sollecito è una comunicazione stragiudiziale che chiede il pagamento e può essere inviata in qualunque momento dal locatore. L’intimazione di sfratto, invece, è un atto giudiziale (notificato dall’ufficiale giudiziario tramite avvocato) con cui si avvia il procedimento di sfratto ai sensi degli artt. 657-669 c.p.c. Il sollecito non è obbligatorio per attivare lo sfratto, ma è sempre consigliato come prima fase del recupero del credito da canoni.

Quando si invia la lettera di sollecito al conduttore?

Il sollecito si invia in tutte le situazioni in cui il conduttore non rispetta le scadenze del pagamento del canone. Vediamo le ipotesi più frequenti.

1. In caso di mancato pagamento del canone alla scadenza

È il caso più frequente. Quando il conduttore non versa il canone entro la data di scadenza pattuita nel contratto (di norma il primo giorno del mese o un giorno specifico), il locatore deve attivarsi tempestivamente. La regola di solito è: aspettare 5-10 giorni dalla scadenza per consentire la regolarizzazione di una semplice dimenticanza, poi inviare il primo sollecito formale. Aspettare troppo a lungo è controproducente: la morosità cresce, il conduttore percepisce tolleranza e altri creditori potrebbero precedere il locatore nelle pretese. Il primo sollecito conviene mantenerlo nei toni cordiali, dando per scontata la dimenticanza, ma con la formalità della comunicazione scritta.

2. Per ritardi reiterati nel versamento delle mensilità

Quando il conduttore paga sistematicamente in ritardo (anche pochi giorni, ma in modo reiterato), è buona prassi inviare un sollecito formale per ribadire le scadenze contrattuali. Anche se il pagamento avviene, il ritardo sistematico costituisce inadempimento al contratto: la giurisprudenza ha più volte riconosciuto che pagamenti reiteratamente in ritardo possono giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento, anche in assenza di morosità cumulata. Una lettera di sollecito che richiama le scadenze contrattuali e gli interessi di mora maturati è un buon strumento per regolarizzare la situazione e prevenire l’inadempimento più grave.

3. Prima di avviare un procedimento di sfratto per morosità

Quando i solleciti precedenti non hanno sortito effetto e si decide di passare alla fase giudiziale, è buona prassi inviare un’ultima lettera che assuma i caratteri di un vera diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c.: termine perentorio breve (10-15 giorni), espressa minaccia di avviare lo sfratto per morosità, riferimento all’avvocato incaricato (fac simile di lettera dell'avvocato per il sollecito di pagamento dei canoni di locazione), indicazione dei costi che il debitore dovrà sostenere in caso di soccombenza. Spesso questa fase ottiene il pagamento, evitando i tempi e i costi del contenzioso. Va comunque ricordato che l’invio di un sollecito non è condizione per attivare lo sfratto.

Consiglio dell’esperto:

Per le locazioni commerciali, la soglia di morosità che giustifica lo sfratto è di 20 giorni dell’art. 5 L. 392/1978 (estensibile al rapporto commerciale), ma occorre valutare anche la durata del rapporto e il volume dei pagamenti effettuati. Per le locazioni abitative, ai sensi dell’art. 5 L. 392/1978, sono sufficienti per lo sfratto: 20 giorni dalla scadenza per il primo canone non pagato; oppure il mancato pagamento di una mensilità + uno o più oneri accessori per importi superiori a due canoni. La precisione di questi calcoli è fondamentale per la successiva intimazione di sfratto.

4. In caso di mancato pagamento di oneri accessori (spese condominiali, utenze)

Il mancato pagamento delle spese accessorie a carico del conduttore (oneri condominiali ordinari, eventualmente utenze se contrattualmente a carico del conduttore) costituisce anch’esso causa di morosità ai sensi dell’art. 5 L. 392/1978. Il sollecito deve indicare con precisione la natura degli oneri non pagati, l’importo, la documentazione di supporto (consuntivi condominiali, fatture utenze). Quando l’importo degli oneri accessori non pagati supera due canoni mensili, costituisce di per sé motivo di sfratto, anche in assenza di morosità sui canoni principali.

Come redigere la lettera di sollecito di pagamento del canone di locazione?

La redazione richiede precisione e calibratura del tono in base alla fase del rapporto e alla natura del contratto. Vediamo gli elementi fondamentali.

1. Indicare con precisione le mensilità non pagate

Il primo elemento essenziale è l’indicazione dettagliata delle mensilità oggetto del sollecito. Vanno specificate: mese e anno di ciascun canone non pagato, importo del canone (eventualmente comprensivo di oneri accessori), data di scadenza prevista dal contratto. Quando le mensilità sono più di una, conviene predisporre un riepilogo dettagliato in calce o in allegato: “canone gennaio 2026: € [importo]; canone febbraio 2026: € [importo]; …”. Vanno anche indicati eventuali pagamenti parziali ricevuti, con relativa imputazione (di norma prima sui canoni più vecchi, salvo diversa imputazione del conduttore).

2. Riportare gli importi dovuti e gli eventuali interessi di mora

Vanno calcolati con precisione: l’importo capitale dovuto (somma delle mensilità non pagate), gli interessi di mora maturati dalla scadenza di ciascun canone alla data del sollecito, eventuali penali contrattualmente previste per il ritardato pagamento. Per le locazioni abitative tra privati si applica il tasso legale degli interessi (di norma molto più basso di quello commerciale); per le locazioni commerciali tra imprese si applicano gli interessi commerciali del D.Lgs. 231/2002 (BCE + 8 punti). La precisione del calcolo evita contestazioni e dimostra il livello di attenzione del locatore.

3. Concedere un termine ultimo per saldare il debito

È buona prassi indicare un termine entro cui il conduttore deve provvedere al pagamento. Il termine va calibrato in base alla fase del sollecito: per il primo sollecito bonario per il pagamento dell’affitto, 10-15 giorni sono sufficienti; per la diffida ad adempiere, conviene un termine più breve (5-10 giorni). Il termine deve essere ragionevole: termini eccessivamente brevi (24-48 ore) possono essere considerati pretestuosi. Va anche specificato il momento della scadenza: “entro le ore 18:00 del giorno [data], a mezzo bonifico bancario sul conto IBAN [...]”. La precisione evita successive contestazioni sul rispetto del termine.

Consiglio dell’esperto:

Inserisci sempre nel sollecito una clausola di riserva delle azioni di sfratto: “in mancanza di pagamento entro il termine indicato, ci riserviamo di promuovere innanzi al competente Tribunale lo sfratto per morosità ai sensi degli articoli 657 e seguenti del codice di procedura civile, oltre interessi di mora, spese legali e ogni ulteriore danno”. Questa formula non solo costituisce diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., ma comunica al conduttore l’entità economica della propria esposizione: rilascio dell’immobile, condanna al pagamento dei canoni, spese legali. È spesso un fattore decisivo per ottenere il pagamento spontaneo.

4. Adattare il tono alla natura del contratto e alla fase del sollecito

Il tono va calibrato. Per il primo sollecito su locazione abitativa: tono cordiale, presunzione di dimenticanza, richiesta di regolarizzazione entro un termine ragionevole. Per locazioni commerciali tra imprese: tono più formale fin dall’inizio, con richiamo al D.Lgs. 231/2002 per gli interessi commerciali e le spese di recupero. Per la lettera ultimativa pre-sfratto: tono fermo ma sempre professionale, richiamo dettagliato delle norme sullo sfratto per morosità, indicazione dell’avvocato incaricato. Il rispetto della progressione è importante anche per dimostrare la diligenza del locatore in caso di successivo giudizio.

Cosa deve contenere la lettera di sollecito?

Per essere efficace, la lettera di sollecito di pagamento del canone di locazione deve includere alcuni elementi essenziali, sia di tipo formale sia di tipo sostanziale.

  • Dati di locatore, conduttore e immobile. Per il locatore: nome, cognome, codice fiscale, residenza per le persone fisiche; ragione sociale, sede legale, codice fiscale, partita IVA, legale rappresentante per le persone giuridiche. Per il conduttore: stessi dati. Per l’immobile: indirizzo completo (via, numero civico, scala, piano, interno), estremi catastali (foglio, particella, subalterno) per evitare ogni dubbio sull’identificazione del bene oggetto della locazione. La precisione di questi dati è essenziale anche per il successivo procedimento di sfratto.
  • Riferimenti del contratto di locazione registrato. Vanno citati con precisione: data di sottoscrizione del contratto, durata, data di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, numero di registrazione, ufficio competente. La registrazione è essenziale: senza questa, il contratto non è opponibile e il locatore non può attivare le tutele specifiche. Per i contratti a cedolare secca, va indicato anche il regime fiscale applicato. Tutti questi riferimenti rendono il sollecito formalmente solido e ne aumentano l’efficacia probatoria.
  • Importo dovuto, mensilità arretrate e interessi. Va specificato nel dettaglio: l’elenco delle mensilità non pagate (mese, anno, importo); l’importo totale capitale; gli interessi di mora maturati con il dettaglio del calcolo; eventuali oneri accessori non pagati (spese condominiali ordinarie, utenze a carico del conduttore secondo contratto); eventuali penali contrattualmente previste per il ritardato pagamento. Quando si applicano regimi diversi tra capitale e interessi (canone in cedolare secca, oneri condominiali a parte), conviene predisporre un riepilogo strutturato per chiarezza.
  • Termine per il pagamento e modalità di saldo. Va indicato un termine perentorio per il pagamento (10-15 giorni in base alla fase) e le modalità accettate: bonifico bancario è sempre preferibile per tracciabilità, con indicazione precisa di IBAN e causale (“canoni di locazione [mensilità]”). Per importi rilevanti il pagamento in contanti è vietato per legge (oggi soglia di 5.000 euro). Per i conduttori in difficoltà, può essere utile aprire alla possibilità di un piano di rientro: questa flessibilità spesso favorisce la regolarizzazione, salvaguardando il rapporto.
  • Riserva di azioni legali e sfratto per morosità. Va inserita una formula di riserva esplicita delle azioni successive: “in mancanza di pagamento entro il termine indicato, ci riserviamo di promuovere innanzi al competente Tribunale lo sfratto per morosità ai sensi degli articoli 657 e seguenti c.p.c., oltre alla risoluzione del contratto per inadempimento, condanna al pagamento dei canoni e degli oneri arretrati, interessi, spese legali e risarcimento del maggior danno”. Questa formula trasforma il sollecito in vera diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c.
  • Firma del locatore o dell'avvocato e data. La lettera va datata e firmata dal locatore o dall’avvocato incaricato. Per la fase iniziale dei solleciti la firma del locatore è sufficiente; per la diffida ad adempiere prima dello sfratto, la firma dell’avvocato (fac simile di lettera dell'avvocato per il sollecito di pagamento dei canoni di locazione) aggiunge solennità e autorevolezza alla pretesa. La data è essenziale per il calcolo del termine concesso e per gli effetti dell’interruzione della prescrizione.

Consiglio dell’esperto:

Quando attivi un procedimento di sfratto per morosità, il giudice può concedere al conduttore un termine di grazia per sanare la morosità (art. 55 L. 392/1978): per le locazioni abitative, fino a 90 giorni; per le commerciali, di norma il giudice non concede il termine di grazia, salvo casi particolari. Il termine di grazia è concesso una sola volta nell’arco del rapporto: una seconda morosità dopo aver già fruito del termine porta alla risoluzione automatica del contratto. È una particolarità importante da considerare nella strategia di gestione della morosità.

Consigli pratici per la lettera di sollecito di pagamento del canone di locazione

Oltre alla corretta redazione, ci sono alcuni accorgimenti operativi che fanno la differenza nella tutela del locatore e nelle probabilità di recupero del credito.

  • Inviare la lettera tramite raccomandata A/R o PEC. Per dare data certa al sollecito e disporre di prova in caso di successivo procedimento giudiziale, la lettera va inviata con modalità tracciate: raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. La PEC ha lo stesso valore legale della raccomandata (art. 48 D.Lgs. 82/2005), con costi nulli e tempi immediati. Per i conduttori che dispongono di PEC (di norma le imprese, talvolta anche i privati), è oggi la modalità più conveniente. Per i privati senza PEC, la raccomandata A/R rimane lo strumento ottimale.
  • Conservare ricevute, contratto e prove dei mancati pagamenti. In vista di possibili azioni giudiziali, è essenziale conservare ordinatamente tutta la documentazione: contratto di locazione registrato, ricevute di pagamento già emesse, estratti conto bancari che dimostrino i mancati versamenti, tutti i solleciti inviati con le relative ricevute di consegna, eventuali risposte del conduttore. Per ottenere lo sfratto per morosità, occorre disporre di prova certa delle mensilità non pagate: più la documentazione è completa, più il procedimento sarà rapido e l’esito favorevole.
  • Valutare l’invio di una diffida prima dell’azione di sfratto. Anche se la diffida non è obbligatoria per attivare lo sfratto per morosità, è sempre consigliata. Una lettera di diffida ben formulata, idealmente sottoscritta dall’avvocato, comunica al conduttore l’imminenza dell’azione legale e spesso è sufficiente per ottenere il pagamento spontaneo. La spesa per il legale (di norma alcune centinaia di euro) è modesta rispetto ai costi e ai tempi del successivo procedimento di sfratto. Inoltre, una diffida ben formulata costituisce un ulteriore elemento documentale a sostegno della pretesa.
  • Utilizzare strumenti professionali per la redazione. Anche se la lettera di sollecito di pagamento del canone di locazione è un documento di uso frequente, la sua corretta redazione fa la differenza nelle probabilità di recupero. Con Legally.io puoi generare un modello completo e personalizzabile, sia per locazioni abitative sia per commerciali, con tutte le sezioni essenziali — dati delle parti, identificazione dell’immobile, riferimenti al contratto registrato, riepilogo delle mensilità arretrate, interessi, riserva delle azioni di sfratto — riducendo il rischio di omissioni che potrebbero indebolire la pretesa o ritardare la procedura.

Conclusioni

La lettera di sollecito di pagamento del canone di locazione è uno strumento essenziale nella gestione del rapporto tra locatore e conduttore. Per essere efficace deve essere strutturata con cura: identificazione precisa delle parti e dell’immobile, riferimento al contratto registrato, dettaglio delle mensilità arretrate e degli interessi maturati, fissazione di un termine perentorio per il saldo, riserva esplicita delle azioni di sfratto. La progressione dei toni — dal sollecito bonario alla diffida ad adempiere — è fondamentale per ottenere risultati senza compromettere immediatamente il rapporto. L’invio tramite PEC o raccomandata A/R è essenziale per dare data certa alla comunicazione e per costruire la base probatoria del successivo eventuale procedimento di sfratto per morosità. Investire qualche minuto nella corretta redazione del sollecito, eventualmente affiancato da un avvocato per i casi di morosità reiterata, significa massimizzare le probabilità di recupero del credito senza dover ricorrere subito al contenzioso.

Domande frequenti

Dopo quante mensilità non pagate posso sollecitare?
La PEC ha lo stesso valore della raccomandata?
Sono dovuti gli interessi di mora sui canoni non pagati?
Quanto tempo concedere nel sollecito?
Cosa fare se il conduttore non paga dopo il sollecito?
Si può avviare lo sfratto direttamente senza sollecito?
Quanti solleciti vanno inviati prima dello sfratto?
Il sollecito interrompe la prescrizione del canone?
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