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Dichiarazione di consenso alla pubblicazione diffusione di immagini

Modello ed esempio di dichiarazione di consenso alla pubblicazione e diffusione di immagini

Dichiarazione di consenso alla pubblicazione diffusione di immagini
Aggiornato il
07
/
10
/
2026
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Liberatoria per Utilizzo Immagini, Consenso alla Pubblicazione di Fotografie, Autorizzazione alla Diffusione di Immagini
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Dichiarazione di consenso alla pubblicazione diffusione di immagini
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La dichiarazione di consenso alla pubblicazione e diffusione di immagini è l’atto con cui una persona autorizza l’utilizzo delle proprie fotografie o dei propri video, ad esempio su un sito web, sui social o in materiali promozionali. È comunemente conosciuta come liberatoria per le immagini o liberatoria fotografica e rappresenta il presupposto di legittimità per diffondere l’immagine altrui.

Il diritto all’immagine è tutelato dall’articolo 10 del Codice Civile e dagli articoli 96 e 97 della Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), oggi integrati dalla disciplina sulla protezione dei dati personali (GDPR): le immagini di persone riconoscibili sono infatti dati personali. Per questo la regola generale è che, salvo eccezioni, serve sempre il consenso dell’interessato.

In questo articolo scoprirai che cos’è la dichiarazione di consenso alla pubblicazione e diffusione di immagini, quando serve, come si redige la liberatoria, cosa deve contenere e quali sono le regole particolari per i minori e i casi in cui il consenso non è necessario.

Table of Contents

Cos’è la dichiarazione di consenso alla pubblicazione e diffusione di immagini?

La dichiarazione di consenso è l’atto con cui la persona ritratta (l’interessato) autorizza un altro soggetto a pubblicare e diffondere la propria immagine, entro limiti definiti. È il fondamento che rende lecito l’utilizzo del ritratto ai sensi dell’articolo 96 della Legge sul diritto d’autore.

La liberatoria svolge oggi una duplice funzione: raccoglie il consenso richiesto dalla normativa sul diritto d’autore e, quando il consenso costituisce la base giuridica del trattamento, può contenere anche il consenso al trattamento dei dati personali previsto dal GDPR, dal momento che l’immagine di una persona riconoscibile è un dato personale.

Il consenso non trasferisce il diritto all’immagine, che resta personalissimo e inalienabile, ma ne autorizza soltanto l’esercizio nei limiti indicati. Per questo è importante che la dichiarazione precisi con chiarezza finalità, ambiti e durata dell’utilizzo.

Consiglio dell’esperto

Ricorda che il consenso a farsi fotografare non equivale al consenso a pubblicare la foto: sono due cose diverse. Prima di diffondere l’immagine di una persona su un sito o sui social, raccogli sempre un consenso specifico alla pubblicazione, meglio se scritto, che indichi con precisione dove e per quali finalità l’immagine sarà utilizzata.

Quando serve il consenso alla pubblicazione di immagini?

Il consenso è necessario ogni volta che si pubblica o diffonde l’immagine di una persona riconoscibile, salvo le eccezioni di legge. Vediamo i casi più frequenti.

1. Per pubblicare foto su sito web o social

Per pubblicare la foto di una persona riconoscibile su un sito web o sui social network serve, di regola, il suo consenso. La diffusione online amplifica la portata dell’immagine, per cui la raccolta di un consenso chiaro è particolarmente importante.

Il consenso deve coprire i canali effettivi di pubblicazione: autorizzare l’uso su un sito non equivale automaticamente ad autorizzarne la diffusione sui social, che è bene indicare espressamente.

2. Per l’utilizzo di immagini di minori

Quando l’immagine riguarda un minore, la tutela è rafforzata: il consenso deve essere prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. La particolare delicatezza impone la massima attenzione nella raccolta e nell’uso di queste immagini.

La pubblicazione di foto di minori richiede quindi cautele specifiche, sia per il rispetto del diritto all’immagine sia per la protezione dei dati personali del minore.

3. Per finalità promozionali o commerciali

Il consenso è indispensabile quando l’immagine è utilizzata per finalità promozionali, pubblicitarie o commerciali. In questi casi la giurisprudenza è particolarmente rigorosa e il consenso deve essere esplicito e riferito allo specifico uso commerciale.

Per gli usi commerciali la base giuridica più solida è proprio il consenso esplicito, che la liberatoria raccoglie sia ai fini del diritto d’autore sia, quando necessario, ai fini del GDPR.

4. Per eventi, cerimonie e servizi fotografici

Nei servizi fotografici, negli eventi e nelle cerimonie è buona prassi raccogliere il consenso dei partecipanti, integrando la modulistica con un’apposita sezione dedicata all’immagine. Ciò vale soprattutto quando le foto saranno poi pubblicate o utilizzate a fini promozionali.

Alcune situazioni, come le cerimonie o gli avvenimenti di interesse pubblico svoltisi in pubblico, possono rientrare nelle eccezioni di legge, ma è comunque prudente informare gli interessati e, dove possibile, raccoglierne il consenso.

Come si redige la liberatoria per le immagini?

Una liberatoria efficace deve individuare le parti, definire finalità e limiti dell’uso e disciplinare durata e revoca. Ecco i passaggi fondamentali.

1. Identificare l’interessato e il titolare

La dichiarazione deve indicare i dati dell’interessato (la persona ritratta) e del soggetto autorizzato a utilizzare l’immagine, che in ottica GDPR è il titolare del trattamento. In caso di minori, vanno indicati i dati di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Un’identificazione precisa delle parti è essenziale per definire chi può utilizzare l’immagine e nei confronti di chi il consenso è prestato.

2. Specificare ambiti e finalità di utilizzo

La liberatoria deve indicare con chiarezza le finalità (informative, promozionali, commerciali, didattiche) e gli ambiti di diffusione: sito web, social, materiali cartacei, stampa. Più il consenso è specifico, più è solido e meno si presta a contestazioni.

È opportuno precisare anche i canali e il territorio di diffusione, così da circoscrivere l’autorizzazione a quanto effettivamente concordato.

3. Indicare durata e revoca del consenso

La dichiarazione deve indicare la durata del consenso (a tempo determinato o a tempo indeterminato) e ricordare che il consenso è sempre revocabile. La revoca ha effetti per il futuro, facendo salvi gli utilizzi già legittimamente posti in essere.

Precisare le modalità con cui esercitare la revoca (ad esempio mediante una comunicazione scritta a un indirizzo indicato) rende la dichiarazione più chiara e tutela entrambe le parti.

4. Collegare consenso all’immagine e trattamento dei dati

Poiché l’immagine è un dato personale, è buona prassi unificare nella stessa liberatoria il consenso ai sensi degli articoli 96 e 97 della Legge sul diritto d’autore e, quando il trattamento si fonda sul consenso, quello al trattamento dei dati personali previsto dal GDPR, accompagnato da un’adeguata informativa.

Il consenso al trattamento deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile: collegarlo alla liberatoria consente di soddisfare i requisiti di entrambe le discipline.

Consiglio dell’esperto

Evita formule troppo generiche come “autorizzo ogni utilizzo della mia immagine”: un consenso vago è debole e può essere contestato. Indica con precisione finalità, canali (sito, social, brochure), durata e territorio. Più la liberatoria è dettagliata, più protegge sia chi pubblica sia la persona ritratta.

Il consenso per i minori e i casi particolari

La pubblicazione di immagini di minori e la revoca del consenso richiedono attenzioni specifiche. Vediamo i punti principali.

1. Il consenso di entrambi i genitori

Per pubblicare l’immagine di un minore il consenso deve essere prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale: nella prassi si richiede la firma di entrambi i genitori, a garanzia della piena tutela del minore. La firma di un solo genitore può non essere sufficiente.

La liberatoria per i minori deve essere particolarmente chiara su finalità e contesti d’uso, così da assicurare ai genitori la consapevolezza di come l’immagine verrà utilizzata.

2. La revoca del consenso

Il consenso alla pubblicazione dell’immagine è sempre revocabile: la persona può chiederne la cessazione in qualsiasi momento, con effetti per il futuro. Restano salvi gli utilizzi già legittimamente effettuati prima della revoca.

Prevedere nella liberatoria modalità semplici per esercitare la revoca è una buona pratica, che riflette il carattere personalissimo del diritto all’immagine.

3. Le eccezioni previste dalla legge

L’articolo 97 della Legge sul diritto d’autore prevede casi in cui il consenso non è necessario: quando la riproduzione è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o è collegata a fatti, avvenimenti e cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Anche in presenza di queste eccezioni, resta comunque vietata la pubblicazione che rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta.

4. Le conseguenze della pubblicazione senza consenso

La pubblicazione dell’immagine altrui senza consenso, e fuori dai casi consentiti, è illecita: l’interessato può chiedere la cessazione dell’abuso e il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, ai sensi dell’articolo 10 del Codice Civile.

A ciò si aggiungono le possibili conseguenze sul piano della protezione dei dati personali, con l’intervento del Garante, e, nei casi più gravi, profili di rilievo penale.

Cosa deve contenere la dichiarazione di consenso?

Una dichiarazione completa consente di utilizzare l’immagine in modo lecito e di prevenire contestazioni. Di seguito gli elementi imprescindibili.

  • Dati dell’interessato o del genitore: generalità della persona ritratta e, per i minori, di chi esercita la responsabilità genitoriale.
  • Descrizione delle immagini e degli usi consentiti: indicazione delle immagini oggetto del consenso e delle finalità di utilizzo autorizzate.
  • Canali e ambiti di diffusione: specificazione dei mezzi (sito web, social, materiali cartacei, stampa) e del territorio di diffusione.
  • Durata e territorio: periodo di validità del consenso e ambito territoriale dell’utilizzo delle immagini.
  • Riferimenti normativi: richiamo all’articolo 10 del Codice Civile, agli articoli 96 e 97 della L. 633/1941 e al GDPR.
  • Data, firma e facoltà di revoca: sottoscrizione dell’interessato (o del genitore), data e indicazione della possibilità di revocare il consenso.

Consiglio dell’esperto

Tieni sempre presente che il diritto d’autore sulla fotografia appartiene a chi l’ha scattata, non alla persona ritratta: la liberatoria autorizza l’uso dell’immagine del soggetto, ma per riprodurre lo scatto potrebbe servire anche l’autorizzazione del fotografo. Verifica entrambi gli aspetti quando pubblichi foto realizzate da terzi.

Conclusioni

La dichiarazione di consenso alla pubblicazione e diffusione di immagini, o liberatoria, è lo strumento con cui si rende lecito l’utilizzo dell’immagine altrui, nel rispetto del diritto all’immagine (art. 10 c.c. e artt. 96-97 della L. 633/1941) e della disciplina sulla protezione dei dati personali.

La regola generale è che, salvo le eccezioni previste dalla legge, serve sempre il consenso dell’interessato, che deve essere specifico, informato e revocabile. Per i minori il consenso spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale, con la massima attenzione alla loro tutela.

Redigere una liberatoria chiara su finalità, ambiti, durata e revoca, unificando il consenso all’immagine e, quando necessario, quello al trattamento dei dati, è il modo migliore per utilizzare le immagini in modo lecito ed evitare contestazioni e sanzioni.

Domande frequenti

Il consenso alla pubblicazione deve essere scritto?
Posso revocare il consenso già prestato?
Serve il consenso di entrambi i genitori per i minori?
Cosa rischio pubblicando foto senza consenso?
Il consenso vale anche per i social?
Quando non serve il consenso?
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