Cos’è un atto costitutivo di associazione promozione sociale
L'atto costitutivo di un’associazione di promozione sociale è il documento giuridico con cui i soci fondatori manifestano la volontà di dar vita all’ente, ne stabiliscono le caratteristiche fondamentali e ne definiscono le regole di funzionamento. Insieme allo statuto, che ne costituisce parte integrante, rappresenta la “carta d’identità” dell’associazione.
Le APS sono disciplinate dagli artt. 35-36 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Per essere riconosciute come tali, devono essere costituite da almeno sette persone fisiche o da almeno tre associazioni di promozione sociale. L’attività deve essere svolta prevalentemente a favore dei propri associati, delle loro famiglie o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è condizione necessaria per acquisire la qualifica di APS e accedere ai relativi benefici fiscali, tra cui le agevolazioni sulle imposte dirette, l’IVA agevolata su determinate operazioni e la possibilità di ricevere il 5 per mille.
Consiglio dell’esperto:
Prima di procedere alla costituzione, verifica che l’attività che intendi svolgere rientri tra quelle di interesse generale elencate all'art. 5 del Codice del Terzo Settore. Solo le attività incluse in questo elenco tassativo possono essere esercitate da un’APS.
Quando serve un atto costitutivo associazione promozione sociale
L’atto costitutivo è indispensabile in diverse situazioni che coinvolgono gruppi di persone intenzionate a perseguire finalità di utilità sociale in forma organizzata e stabile.
1. Costituzione di una nuova associazione di promozione sociale
Il caso più comune è la nascita di una nuova APS. Gruppi di cittadini che desiderano impegnarsi in attività culturali, ricreative, sportive, assistenziali, ambientali o di tutela dei diritti civili possono costituire un’associazione di promozione sociale per dare forma giuridica alla propria iniziativa.
L’atto costitutivo formalizza l’accordo tra i soci fondatori (minimo sette persone fisiche o tre APS) e stabilisce le basi per l’operatività dell'ente. Senza questo documento, l’associazione non può iscriversi al RUNTS né accedere ai benefici previsti per il Terzo Settore.
2. Trasformazione di un’associazione esistente in APS
Molte associazioni non riconosciute o associazioni culturali desiderano trasformarsi in APS per accedere ai benefici del Codice del Terzo Settore. In questo caso, è necessario adeguare l’atto costitutivo e lo statuto ai requisiti previsti dal D.Lgs. 117/2017, attraverso una delibera assembleare di modifica.
La trasformazione richiede la verifica della compatibilità delle finalità statutarie con quelle ammesse per le APS e l'adeguamento delle clausole relative alla governance, alla devoluzione del patrimonio e alla democraticità interna.
Consiglio dell’esperto:
Se la tua associazione era già iscritta a un registro regionale delle APS, verifica con attenzione le procedure di trasmigrazione al RUNTS. In molti casi, è richiesto un adeguamento dello statuto entro termini perentori.
3. Accesso a finanziamenti pubblici e privati
Numerosi bandi pubblici, fondazioni e programmi di finanziamento richiedono espressamente che il soggetto richiedente sia un ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS. L’atto costitutivo conforme al Codice del Terzo Settore è il prerequisito per l'iscrizione e, di conseguenza, per l'accesso a queste opportunità.
Inoltre, la qualifica di APS consente di stipulare convenzioni con enti pubblici per la gestione di servizi di interesse generale, un’importante fonte di sostentamento per molte organizzazioni del settore.
4. Gestione di strutture e attività ricreative o culturali
Le APS sono la forma giuridica ideale per gestire circoli ricreativi, centri culturali, associazioni sportive dilettantistiche, gruppi di volontariato e iniziative a favore della comunità. L’atto costitutivo definisce le modalità di ammissione dei soci, le quote associative e le regole di partecipazione alle attività.
La struttura democratica imposta dal Codice del Terzo Settore garantisce la partecipazione attiva degli associati alla vita dell'ente e la trasparenza nella gestione delle risorse.
Come redigere un atto costitutivo associazione promozione sociale
La redazione dell’atto costitutivo richiede attenzione a specifici requisiti formali e sostanziali. Ecco i passaggi fondamentali per costituire correttamente un’APS.
1. Riunire i soci fondatori
Il primo passo è individuare i soci fondatori. Per costituire un’APS sono necessarie almeno sette persone fisiche oppure almeno tre associazioni di promozione sociale. È possibile anche una composizione mista, purché si raggiunga il numero minimo.
I soci fondatori devono condividere le finalità dell'associazione e impegnarsi a partecipare attivamente alla sua vita. È consigliabile organizzare una riunione preliminare per definire la missione, gli obiettivi e le attività che l’APS intende svolgere.
2. Redigere l'atto costitutivo e lo statuto
L'atto costitutivo e lo statuto possono essere contenuti in un unico documento o in documenti separati. Devono essere redatti in forma scritta, con indicazione di tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 21 del Codice del Terzo Settore.
Non è richiesta la forma dell'atto pubblico notarile, salvo che l'associazione intenda acquisire la personalità giuridica (nel qual caso è necessario l'intervento del notaio e l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche).
Consiglio dell’esperto:
Anche se non obbligatorio, è consigliabile far verificare l’atto costitutivo da un professionista esperto in diritto del Terzo Settore prima della sottoscrizione, per evitare rilievi in sede di iscrizione al RUNTS.
3. Sottoscrizione e registrazione
L'atto costitutivo deve essere sottoscritto da tutti i soci fondatori. La data certa può essere attribuita mediante registrazione presso l’Agenzia delle Entrate (imposta fissa di 200 euro) o mediante altri mezzi idonei (ad esempio, PEC con firma digitale).
La registrazione non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata per attribuire data certa al documento e per poter dedurre fiscalmente i costi sostenuti per la costituzione.
4. Richiesta del codice fiscale
Dopo la costituzione, è necessario richiedere il codice fiscale dell’associazione presso l’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello AA5/6. Il codice fiscale è indispensabile per aprire un conto corrente, emettere ricevute e svolgere qualsiasi attività economica.
5. Iscrizione al RUNTS
Per acquisire la qualifica di APS e accedere ai benefici fiscali, è necessario presentare domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) attraverso il portale telematico dedicato. La domanda deve essere corredata dall’atto costitutivo, dallo statuto e dalla documentazione richiesta.
L’Ufficio del RUNTS competente verificherà la conformità dei documenti ai requisiti di legge. In caso di irregolarità, verrà richiesta l’integrazione o la correzione. L’iscrizione ha efficacia costitutiva: solo dal momento dell'iscrizione l’ente acquisisce la qualifica di APS.
Cosa deve contenere un atto costitutivo associazione promozione sociale
L'art. 21 del Codice del Terzo Settore elenca gli elementi obbligatori dell’atto costitutivo e dello statuto. La mancanza anche di uno solo di questi elementi può comportare il rigetto della domanda di iscrizione al RUNTS.
- Denominazione dell'ente: la denominazione deve contenere l'indicazione “associazione di promozione sociale” o l'acronimo “APS”. La denominazione deve essere originale e non confondibile con quella di altri enti già iscritti al RUNTS. È vietato l’uso di denominazioni che possano trarre in inganno sulla natura o sulle finalità dell’ente.
- Sede legale: deve essere indicata la sede legale dell’associazione, con l’indirizzo completo. La sede determina la competenza territoriale dell’Ufficio del RUNTS e del foro giudiziario. È consigliabile prevedere nello statuto la possibilità di trasferire la sede con delibera del Consiglio Direttivo, per semplificare eventuali variazioni.
- Finalità e attività di interesse generale: l’atto deve indicare le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite e le attività di interesse generale che l'ente intende svolgere. Le attività devono rientrare nell’elenco tassativo dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore (cultura, sport, assistenza, tutela ambientale, etc.).
- Assenza di scopo di lucro: deve essere espressamente previsto il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori. Gli eventuali utili devono essere reinvestiti per lo svolgimento delle attività statutarie.
- Criteri di ammissione e esclusione degli associati: lo statuto deve disciplinare le modalità di ammissione di nuovi soci, garantendo criteri non discriminatori e la natura aperta dell'associazione. Devono essere previste anche le cause di esclusione e le relative procedure, nel rispetto del principio del contraddittorio.
- Organi sociali e loro competenze: devono essere indicati gli organi dell'associazione (Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Presidente, eventuale Collegio dei Revisori), le loro competenze, le modalità di nomina e di funzionamento. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano e deve avere competenza esclusiva sulle materie fondamentali (approvazione del bilancio, modifiche statutarie, scioglimento).
- Diritti e obblighi degli associati: lo statuto deve garantire il diritto di voto in Assemblea a tutti gli associati maggiorenni, secondo il principio “una testa, un voto”. Devono essere indicati anche gli obblighi degli associati (pagamento quote, partecipazione alle attività, rispetto dello statuto).
- Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento: in caso di scioglimento, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS. È vietata la distribuzione del patrimonio ai soci, anche sotto forma di rimborso delle quote versate.
Consiglio dell’esperto:
Evita clausole che limitino eccessivamente l'accesso a nuovi soci o che attribuiscano poteri discrezionali troppo ampi agli organi direttivi: potrebbero essere considerate in contrasto con il principio di democraticità.
Consigli pratici per scrivere un atto costitutivo associazione promozione sociale
- Verifica la compatibilità delle attività con l’art. 5 CTS: prima di redigere l'atto costitutivo, verifica che le attività che intendi svolgere rientrino nell’elenco tassativo dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore. Attività non incluse nell’elenco non possono essere esercitate come attività di interesse generale da un’APS.
- Prevedi clausole flessibili per la governance: inserisci nello statuto clausole che consentano una certa flessibilità nella gestione dell’associazione, come la possibilità di convocare l’Assemblea con modalità telematiche o di delegare alcune competenze al Consiglio Direttivo. Questo faciliterà l’operatività quotidiana.
- Definisci chiaramente le quote associative: stabilisci nello statuto i criteri per la determinazione delle quote associative e la loro periodicità. Puoi prevedere quote differenziate per categorie di soci (ordinari, sostenitori, onorari), purché siano garantiti a tutti gli stessi diritti di voto.
- Utilizza modelli aggiornati al Codice del Terzo Settore: il Codice del Terzo Settore ha introdotto numerose novità rispetto alla normativa precedente. Evita di utilizzare modelli obsoleti o non conformi. Con Legally.io hai sempre accesso a modelli aggiornati e verificati da professionisti del settore.
Conclusioni
L’atto costitutivo di associazione promozione sociale è il documento fondante per dar vita a un'organizzazione del Terzo Settore. La sua corretta redazione è essenziale per l’iscrizione al RUNTS e l’accesso ai benefici fiscali previsti dalla normativa.
Una particolare attenzione deve essere dedicata alla conformità con i requisiti del Codice del Terzo Settore, alla definizione delle attività di interesse generale, alla struttura democratica dell'ente e alle clausole sulla devoluzione del patrimonio.
Affidati a modelli professionali e aggiornati per evitare errori che potrebbero compromettere l'iscrizione al registro o esporre l'associazione a contestazioni. Con Legally.io puoi creare atti costitutivi personalizzati, conformi alla normativa e pronti per la sottoscrizione in pochi minuti.
